L'imposta ipotecaria colpisce la trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari (le conservatorie dei registri immobiliari), a seguito di atti di compravendita, donazione, successione, iscrizioni ipotecarie e costituzione di usufrutto o altri diritti. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria coloro che richiedono le formalità e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.
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